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Variante urbanistica nel Rione Turco: il TAR dà ragione all’Amministrazione Francese

BATTIPAGLIA – La periferia urbana, lungi dall’esser stata snaturata e offesa da interventi urbanistici illegittimi, è stata potenziata in fatto di ricettività e integrazione dei servizi. È quanto si deduce, in conclusione, dalla lettura degli atti concernenti la vicenda giudiziaria che, in circa due anni, ha interessato il Rione Turco, nella periferia sud-ovest della città.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato la richiesta di sospensione di alcuni atti con cui l’Amministrazione comunale, guidata da Cecilia Francese, aveva consentito l’insediamento del supermercato LIDL nel Rione Turco.
Due le sentenze del giudice emanate contro i privati, ritrovatisi presto parti soccombenti nei confronti del Comune di Battipaglia.
Sotto accusa di alcuni cittadini era, infatti, finita la delibera di Giunta Comunale n. 145/2018, con la quale veniva approvata la convenzione urbanistica per realizzare opere figuranti nel PUA come interventi funzionali alla “rimodulazione urbanistica del Comprensorio C ex Peep di via Turco”, tra i due macro-assi di via Rosa Jemma e della SS 18. Sul banco degli imputati anche il provvedimento unico n. 23 del 15 novembre 2017 che, più specificatamente, concerne la realizzazione del Centro commerciale LIDL, inaugurato nella scorsa estate.
Difeso dal dirigente del settore Avvocatura Giuseppe Lullo, forte della relazione firmata dal dirigente del settore tecnico Carmine Salerno, il Comune di Battipaglia alla fine ha avuto la meglio, giacché “all’esecuzione degli interventi previsti dalla convenzione urbanistica del 30 ottobre 2018, rep. n. 55 non sono ricollegabili gli estremi del paventato danno grave e irreparabile, trattandosi di lavori che non hanno modificato o alterato assolutamente gli accessi dei privati e interessano in via esclusiva la viabilità già pubblica”.
Queste, in sostanza, le tre considerazioni del Tar, sulla cui base ha confermato la legittima posizione dell’Ente comunale: 1) la struttura commerciale legittimata col provvedimento unico n. 23 del 15 novembre 2017 non risulta in contrasto con la destinazione riservata all’area di relativa localizzazione dall’inoppugnabile PUA in variante né eccedere la massima superficie coperta consentita e la massima volumetria edificabile in base al menzionato strumento urbanistico attuativo”; 2) “il progetto controverso, riguardato nella sua globalità, non appare infirmabile dalle criticità atomisticamente denunciate dai ricorrenti, sulle quali fa premio, in termini di miglioramento della sicurezza stradale, l’eliminazione, mediante la realizzazione della prevista rotatoria, dei punti di conflitto tra i flussi veicolari generati dal preesistente raccordo viario”; 3) “ad un sommario esame, non sono ravvisabili le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.”
Le tre ragioni sopra esposte sono dunque servite al giudice amministrativo per respingere la domanda dei privati, stabilendo la regolarita del ‘modus operandi’ adottato dal Comune di Battipaglia, al quale viene anzi riconosciuto il merito di aver migliorato le condizioni di vivibilità e viabilità nel Rione Turco. (g.f.)

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