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Arturo

IL REGIME CONTABILE FORFETTARIO

a cura di Arturo Denza – Dottore commercialista e revisore legale

Il regime forfettario è un regime fiscale (agevolato) per le partite IVA individuali di ridotte
dimensioni che permette di fruire di alcune semplificazioni fiscali e contabili.
Il regime dei minimi prima ed ora dei forfettari è stato introdotto dalla legge 190/2014,
successivamente è stato riformato con la Legge 208/2015. 

LA SOGLIA LIMITE NEGLI ANNI

La soglia limite dei ricavi/compensi per applicare il regime:

• per il 2018 era di 30 mila euro.
• Per il 2019 e fino al 31/12/2022 era di 65 mila euro.​
• Per il 2023 è di 85 mila euro. La soglia è stata innalzata dalla legge di bilancio del 29/12/2022.
• le nuove norme sono applicabili dal 1/1/2023.

La nuova norma prevede una novità:

  • l’immediata cessazione del regime agevolato (senza aspettare l’anno successivo) in caso di
    superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.
  • se il superamento avviene ma rimane contenuto tra 85 e 100 mila euro la fuoriuscita dal regime avviene l’anno successivo al superamento.​

• I (nuovi) contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione nel 2023  e presumono di conseguire ricavi o compensi
non superiori a 85.000 euro (nel 2023) ragguagliati ad anno potranno accedere al regime forfetario;
• Per le attività già in essere se, nell’anno precedente (2022) all’applicazione
del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata, possono applicare il regime forfetario.​

REQUISITI DI ACCESSO

• Primo requisito: non conseguire ricavi o compensi superiori a 85.000 euro (nel 2023) ragguagliati ad anno.
• Secondo requisito reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020: non sostenere spese per personale dipendente o per lavoro accessorio superiori al limite di 20.000 €​

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al regime forfetario:

• 1) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di
determinazione del reddito;
• 2) i non residenti;
• 3) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o
porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
• 4) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
• 5) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. E’ fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
• 6) Coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e
assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020.​

REDDITO E TASSAZIONE

Il reddito imponibile si determina applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
     
VALORI – SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI
(Indichiamo prima il Settore di Attività, segue il Valore Soglia Ricavi in euro ed infine il Coefficiente percentuale di Redditività)

Alimentari, bevande e Ristorazione
€ 65.000,00 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
€ 65.000,00 40%
Commercio ambulante di altri prodotti
€ 65.000,00 54%
Costruzioni e attività immobiliari
€ 65.000,00 86%
Intermediari del commercio
€ 65.000,00 62%
Attività professionali
€ 65.000,00 78%
Altre attività economiche
€ 65.000,00 67%

Esempio
Attività: Alimentari, bevande e ristorazione                              
Soglia massima: € 65.000,00
Coefficiente di redditività: 40%
L’attività ha conseguito ricavi pari a 50.000
Moltiplicando i ricavi per il coefficiente del 40%
= € 20.000 che è il reddito imponibile su cui calcolare le imposte.

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Torniamo all’esempio precedente.

Reddito = € 20.0000
Contributi Inps pagati = 2500
Reddito imponibile = 17.500
x 15% imposta sostitutiva = 1.125

MAGGIORI VANTAGGI PER CHI AVVIA UNA NUOVA ATTIVITÀ

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentementesvolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

SEMPLIFICAZIONI AI FINI IVA

Precisiamo inoltre quanto segue.

i contribuenti che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della
    dichiarazione annuale;
    -non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
    -non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica se non hanno superato ricavi o compensi nel 2022 pari a 25.000 euro.
    In caso di superamento nel 2022 della soglia, da luglio  2023 devono emettere fattura elettronica.
    Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti le Partite Iva forfettarie.
  • hanno obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

I contribuenti che applicano il regime forfetario restano invece soggetti agli obblighi di:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali certificazione dei corrispettivi.
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota della relativa IVA, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione.​

SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

I contribuenti che applicano il regime forfetario:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • non operano le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi;
  • non sono soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A
    tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si
    tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

CONTRIBUENTI GIÀ IN ATTIVITÀ

Il regime forfetario è un regime naturale i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
L’opzione vale tre anni​

CONTRIBUENTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità
di disapplicarlo, di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito dell’imposta sul valore aggiunto
nei modi ordinari.

CONTRIBUZIONE INPS

Il Regime Forfettario prevede un’agevolazione contributiva per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti INPS.
E’ prevista la riduzione del 35% dei contributi dovuti, sia fissi che variabili (non obbligatoria).
Nessuna agevolazione è prevista per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.​

Esempio 1

Ipotizzando la percezione di ricavi di artigiano pari a € 62.000,00 in caso di forfetario:

62.000 x coefficiente di Redditività 67% =
reddito 41.540 – contributi Inps fissi 2.400 =
€ 39.140
calcolo imposta sostitutiva € 39.140 x 15% = 5.871 imposta flat tax

Calcolo contributo Inps ecc. dovuto
(41.540 – 15.878) = 25.662 Inps dovuto = 4.170
Totale dovuto 5.871+4.170+2400 = € 12.441

Esempio 2

Ipotizzando la percezione di ricavi di commercio pari a € 62.000,00 in caso di forfetario:

62.000 x coefficiente di Redditività 40% =
reddito 24.800 – contributi Inps fissi 2.600 =
€ 22.200

Calcolo imposta sostitutiva € 22.200 x 15% = 3.330 imposta flat tax

Calcolo contributo Inps ecc. dovuto
(22.200- 15.878)= 6.322 Inps dovuto = 990,00
Totale dovuto 3.300+990+2.600 = € 6.890

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