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Chi deve pagare l’IRAP? Il punto di Arturo Denza sulle novità della Legge di Bilancio 2022


La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto  importanti novità per il Fisco. Abbiamo chiesto al Dott. Commercialista Arturo Denza di accompagnarci nella lettura della Legge, per palesare aspetti normativi non sempre accessibili e chiari a tutti.
Soffermiamoci, ad esempio, sull’imposta IRAP.
Si può dire che, in un certo senso, la Legge di Bilancio 2022 abbia anticipato una novità importante della tanto attesa riforma fiscale, ossia l’abolizione dell’IRAP. Che cosa è accaduto in concreto? Proviamo, per sommi capi, a fare chiarezza.

Domanda – Partiamo da una premessa: perché si deve l’IRAP? Da quale legge è disciplinata? Ricordiamolo in breve, in semplicità, ai non addetti ai lavori…
 
Denza – L’IRAP è un’imposta che colpisce le attività produttive, quindi in genere colpisce imprese e lavoratori autonomi.
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive esercitate nel territorio delle Regioni (IRAP) fu istituita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
Sono soggetti all’imposta le società di capitali, le società di persone, le persone fisiche le società semplici e quelle equiparate ad esse, i produttori agricoli, gli enti se svolgono attività commerciale.
Esemplificando, per il suo calcolo, si fa riferimento alla base imponibile di un’impresa commerciale. L’IRAP si calcola sulla differenza tra “fatturato” (valore della produzione) ed i costi sostenuti per produrre quel fatturato tranne i costi del personale (salari e stipendi) e degli interessi passivi relativi ad eventuali canoni di leasing, non considerati deducibili.

Domanda – L’abolizione dell’imposta prevista nella Manovra 2022 riguarda anche le società di persone e di capitali e gli studi associati?

Denza – La Manovra 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha escluso, a partire dal 1 gennaio 2022, dall’imposta IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D. Lgs. 446/1997.
Il richiamo della norma all’art. 3 lettera b del D. Lgs. 446/1997 ha creato qualche fraintendimento sulla portata della norma stessa. Secondo alcuni era stata decretata l’abolizione anche per le società di persone dell’imposta IRAP, ma la Manovra cita sì l’art. 3 del D. Lgs. 446/1997, che individua i soggetti passivi all’imposta regionale sulle attività produttive, ma (la Manovra) chiaramente esenta ed esclude solo le persone fisiche esercenti attività commerciali al comma b dell’art. 3. 

Domanda – I soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esempio le società tra professionisti, hanno però diritto ad altre esenzioni?

Denza – Sì. I soggetti all’imposta beneficiano di detrazioni ai sensi dell’art. 11 (deduzione di contributi e detrazioni forfetaria o altre sui dipendenti) e della stessa norma in funzione del valore della produzione (fatturato) e dei dipendenti. Le stesse possono azzerare la stessa imposta, in alcuni casi.

Domanda – Ciò che fa da discrimine nel pagare o non pagare l’imposta, a quanto pare, è il criterio della “autonoma organizzazione” del soggetto esercitante. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta?

Denza – Al momento della sua emanazione, essa era dovuta dai soggetti – sia imprese che professionisti – che svolgevano per esercizio abituale una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Il legislatore, emanando questa norma, ha fatto riferimento per la sua applicazione esclusivamente all’organizzazione, senza nessuna ulteriore verifica circa l’inquadramento civilistico dell’imprenditore/professionista/lavoratore autonomo.
La norma, quindi, prevedeva per tutti, una verifica di quando essa fosse dovuta.
Era dovuta se si esercitava un’attività con una propria organizzazione, capitale (strumenti e mezzi) e con l’ausilio di lavoro altrui (dipendenti).
Il risultato di questa formulazione ha stabilito la debenza dell’imposta per le attività di impresa, in quanto in esse l’elemento organizzativo è implicito.
Il codice civile definisce l’impresa come l’attività di produzione o scambio di beni o servizi, che si concretizzano in organizzazione, economicità, professionalità.
Nel tempo il contenzioso ha visto continui cambi di rotta dei Giudici sulla “qualifica di autonoma  organizzazione”.
Negli ultimi anni è diventato pacifico l’esclusione del professionista-artigiano-imprenditore individuale in non assoggettamento all’imposta grazie alla sentenza n. 9451/2016, delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha chiarito che il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto passivo IRAP. Quindi, per questi soggetti non va più verificata l’autonoma organizzazione essendo esonerati di “diritto”. 

Domanda – E gli agricoltori? Rientrano nelle categorie legittimate all’esclusione dall’IRAP?

Denza – Gli agricoltori dal 2016 sono stati esonerati dall’imposta.

Domanda – Chiudiamo con un caposaldo della tradizione aziendale italiana: le imprese familiari. Cosa cambia per loro?

Denza – L’impresa familiare, come le altre imprese, se organizzata, paga l’IRAP.
Anche per essa c’è stato bisogno di un contenzioso per stabilire la non debenza in alcuni casi particolari. Nel 2019, infatti,  è stata ribaltata la precedente impostazione interpretativa, che affermava che l’attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari comportasse sempre l’assoggettamento all’IRAP.
L’ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016 ha stabilito che “qualora l’impresa familiare si serva delle prestazioni di un collaboratore svolgente attività meramente esecutive, l’imposta non è dovuta”, in quanto non si configura il requisito dell’autonoma organizzazione.

(g.f.)

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