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BONUS FACCIATE: CHI PUÒ CHIEDERLO E COME

Salve, sono proprietario di una palazzina nel centro storico della mia città.
Oltre a ripulire e tinteggiare le pareti esterne, vorrei sistemare anche i balconi e le finestre, nelle parti inferriate e nei basamenti in marmo. Posso accedere ai benefici del “Bonus facciate”? Che cosa prevede la legge più aggiornata in materia? Inoltre, in quante quote potrà essere ripartita l’imposta?

L’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, n. 46/L. ha confermato il Bonus fino al 31 dicembre 2021, a suo tempo istituito dai commi 219-220 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020). La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, ubicati nelle zone individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444: zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
Le zone che permettono le detrazioni

  • Zona A – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B – le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
    Tra le opere agevolabili rientrano:
  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico). La detrazione fiscale prevista dalla norma è del 90% della spesa effettuata, da recuperare in dichiarazione dei redditi (730 o unico) in 10 quote annuali di pari importo. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi, vanno indicati i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal suo detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo, al fine del controllo della detrazione. È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, su richiesta, tutta la documentazione richiesta e indicata dalla circolare 2/E 2020 Agenzia Entrate.
    Per accedere al Bonus i pagamenti vanno effettuati con bonifico da cui risulti: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario, partita Iva o codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori.
    Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. L’incentivo non prevede un limite massimo di spesa.
    Attenzione La stessa circolare 2/E 2020 Agenzia Entrate stabilisce che, se l’intervento consiste in una semplice pulitura o tinteggiatura, l’accesso al Bonus è piuttosto semplice, nel caso di interventi più incisivi, la procedura si fa complessa. In particolare: se l’intervento intacca per oltre il 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio confinante con l’esterno o comunque influenzi il comportamento termico dell’edificio, il Bonus può essere riconosciuto solo nel caso in cui i lavori di cui sopra soddisfino i valori indicati dal Mise nel cosiddetto decreto “requisiti minimi” e nella normativa relativa ai valori di trasmittanza termica.
    Per maggiori approfondimenti rimando alla guida dell’agenzia entrate:
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12

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