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Associarsi per partecipare alla vita della città: entro il 30 novembre le iscrizioni al registro comunale


BATTIPAGLIA – La partecipazione sociale, in forma organizzata, va promossa e sostenuta con opportune misure amministrative. Tanto più va fatto se si considera il contributo che i cittadini, riuniti in  associazione, possono offrire ad una più estesa e condivisa gestione dei beni pubblici. Sulla base di tale premessa, l’Ente comunale riconosce l’utilità sociale di talune aggregazioni civiche, affermandone il diritto a collaborare alla gestione amministrativa della città, in ambito educativo e socio-culturale, sportivo ed ambientale.
Con apposito regolamento – approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 29/03/2005 e succ. mod ed I. – il Comune di Battipaglia ha difatti istituito l’Albo delle Associazioni e degli organismi privati senza scopo di lucro.
Le associazioni e gli organismi privati senza fini di lucro, come pure i gruppi sociali riuniti in qualsiasi altra libera forma associativa, possono chiedere l’iscrizione a tale Registro. Hanno tempo un mese: dal 1 al 30 novembre 2019.
L’iscrizione avverrà secondo le modalità del vigente Regolamento e utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito web istituzionale dell’Ente comunale.
Un’iniziativa burocratica, una delle tante? Non proprio. Si consideri che il registro comunale ha una valenza funzionale, sicché l’onere di formalizzazione non cade a vuoto: attraverso questo strumento si consente alle associazioni iscritte di usufruire degli spazi comunali e di avere un punto di riferimento operativo nel programmare attività ed iniziative culturali.
Ricordiamo che possono richiedere l’iscrizione nel registro le associazioni – ma anche i comitati ed i movimenti non ancora riconosciuti – purché in possesso di precisi requisiti, ossia cinque condizioni essenziali: a) costituzione con atto pubblico o con scrittura privata debitamente registrata; b) disponibilità di sede ed attività sul territorio comunale da almeno un anno, anche attraverso organismi o sedi decentrate (è il caso delle articolazioni locali di associazioni nazionali, regionali o provinciali); c) mancanza di fini di lucro; d) presenza di statuto o atto costitutivo o accordo associativo che non sia in contrasto con i principi sanciti dall’art. 18 della Costituzione; e) democraticità ovvero la libera eleggibilità degli organi direttivi, il principio del voto singolo, la sovranita’ dell’assemblea ed i criteri di ammissione ed esclusione dei soci. (g.f.)

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