Decreto Legislativo 123/2025: il nuovo testo unico sulle imposte indirette. Riordinata la normativa su registro, successioni, donazioni e bollo
di Arturo Denza *
(Articolo apparso il 18-08-2025 su www.2020revisione.it e su www.quasimezzogiorno.it)
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 il Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123, che istituisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, tra cui le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo (inclusa quella su valori scudati e attività finanziarie), nonché l’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere.
Il nuovo “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti”, troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dall’art. 205 del decreto stesso.
Con questo intervento, il Governo ha dato attuazione alla delega fiscale prevista dall’art. 21, comma 1 della Legge 111/2023 (“Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”), che prevedeva l’adozione di testi unici per razionalizzare e sistematizzare l’intera disciplina tributaria. Cronologicamente il T.U. approvato è quinto completato.
L’Obiettivo del nuovo testo unico è il riordino delle materie per offrire un impianto normativo più chiaro, coordinato e facilmente consultabile da operatori, contribuenti e professionisti del settore.
La valenza di tale semplificazione a beneficio dei contribuenti e degli operatori del settore è evidente perché le discipline precedentemente contenute nel Dpr n. 131/1986, recante il Testo unico delle disposizioni relative all’imposta di registro (Tur), nel Dlgs n. 346/1190, dedicato al Testo unico delle disposizioni riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni (Tus), nel Dlgs n. 347/1990, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (Tuic), ora confluiscono in questo UNICO Testo Unico.
Il DLgs. 123/2025 rappresenta una ricognizione ordinata delle disposizioni vigenti, suddivise per aree tematiche, senza introdurre sostanziali novità normative. Le modifiche apportate sono:
- di natura principalmente formale;
- attuate ai fini di garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- dovute all’attualizzazione del linguaggio;
- legate al coordinamento con altre disposizioni dell’ordinamento tributario;
- disposte dal recepimento e dall’attuazione della normativa dell’Unione Europea (modificando le norme con essa in contrasto);
- legate all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Il Testo Unico si compone di 205 articoli, diviso in sei parti, ciascuna dedicata a una specifica categoria impositiva o a tributi tra loro omogenei.
Questa in sintesi la suddivisione:
Parte I: disciplina l’imposta di registro, trasfusa dal DPR 131/1986. Questa parte va letta in tenendo a riferimento l’Allegato 1. Qui si segnala il trasferimento delle agevolazioni “prima casa” nelle ipotesi di successione e donazione (ex art. 69, L. 342/2000) e del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (ex art. 7, L. 448/98).
Parte II: contiene le norme sulle imposte ipotecarie e catastali, derivanti dal DLgs. 347/1990, integrate nell’Allegato 2.
Parte III: accoglie la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, in sostituzione del DLgs. 346/1990.
Parte IV: integra il DPR 642/1972 in materia di imposta di bollo e all’imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, in relazione all’imposta di bollo speciale dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione. Inoltre questa parte si sofferma sulla disciplina dell’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (Ivafe) ( riferimento all’Allegato 3). L’ Ivafe è il tributo applicato sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti, dei libretti di risparmio e delle cripto-attività.
Parte V: dedicata ai regimi sostitutivi e alle agevolazioni fiscali, tra cui si evidenziano le norme sulla piccola proprietà contadina e le esenzioni per atti relativi a separazione e divorzio (ex art. 19, L. 74/1987).
Parte VI: comprende le disposizioni di interpretazione autentica e l’elenco degli atti abrogati dal 1° gennaio 2026.
Il Testo unico è corredato da alcuni allegati in cui confluiscono la disciplina delle tariffe e delle tabelle già contenute nel Tur, nel Tuic e nel Dpr n. 642/1972 dedicato alla disciplina dell’imposta di bollo.
L’allegato 1 è riservato all’imposta di registro e, in particolare, agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, degli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso e degli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione. Con riferimento alla tariffa dell’imposta di registro, al fine di garantire l’attività di coordinamento della normativa vigente, l’allegato è stato implementato inserendo alcune disposizioni già contenute in leggi speciali (si segnala in particolare la disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni “prima casa”, già prevista dall’articolo 7 della legge n. 448/1998).
L’allegato 2 individua sia gli atti soggetti ad imposte ipotecaria e catastale, sia gli atti soggetti alle tasse ipotecarie e catastali.
L’allegato 3 si riferisce all’imposta di bollo, in esso sono elencati gli atti e gli scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, gli atti e gli scritti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso e gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
L’allegato 4 contiene il prospetto dei coefficienti ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
È importante precisare che le disposizioni relative agli adempimenti, accertamento e sanzioni sono state inserite in testi distinti, ovvero nel Testo Unico adempimenti e accertamento e nel Testo Unico delle sanzioni tributarie (DLgs. 173/2024).
Le luci e le ombre del riordino: Se da un lato il Testo Unico rappresenta un passo avanti nella razionalizzazione del sistema tributario, non mancano le criticità e le “occasioni mancate”.
- Possibili difficoltà di applicazione: Nonostante l’obiettivo di semplificazione, l’applicazione di un testo unico di tale complessità potrebbe presentare delle sfide iniziali, soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione e l’allineamento con la prassi amministrativa.
- la mancata revisione della disciplina sul credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Pur essendo stata correttamente ricollocata nell’Allegato 1, la norma continua a fare riferimento al vecchio termine di un anno per il riacquisto dopo la vendita dell’ex prima casa, ignorando la recente estensione a due anni, introdotta dalla legge di bilancio 2025 e chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 197/2025. Inoltre, non viene contemplato il caso di riacquisto che precede la vendita, fattispecie ormai ampiamente riconosciuta dalla prassi amministrativa (Circ. n. 12/2016, § 2.1).
- la cessione del contratto di leasing immobiliare. La norma (oggi art. 9 della Tariffa, parte I, allegato 1) non è stata oggetto di coordinamento con l’art. 44 del Testo Unico, che disciplina l’alternatività tra IVA e imposta di registro. Una lacuna normativa che rischia di generare incertezze interpretative e contenziosi.
In ogni caso il nuovo T.U. rappresenta un primo passo verso la semplificazione. Nonostante alcune criticità, il DLgs. 123/2025 rappresenta un primo, importante tassello nella costruzione di un sistema tributario più ordinato e leggibile. La stratificazione normativa che ha caratterizzato il sistema delle imposte indirette negli ultimi decenni richiedeva da tempo un intervento organico, che ora prende forma grazie a questo nuovo Testo Unico. Resta da vedere se nelle future integrazioni e modifiche il legislatore saprà colmare le lacune ancora presenti e tradurre in pratica l’obiettivo di una fiscalità più chiara, equa e coerente con l’evoluzione socio-economica del Paese.
*Dottore Commercialista e Revisore legale
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