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Usura ed operazioni creditizie: pubblicato il decreto sui tassi soglia a partire dal 1 gennaio 2022

ROMA – Via libera ai Decreti operazioni creditizie e tassi usurari. Tornano a riaccendersi i riflettori – ammesso che siano stati mai stati spenti – sul fronte Antiusura.
La Direzione Generale Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Dipartimento del Tesoro ha reso noto il decreto prot. 100756 del 28 dicembre scorso recante i nuovi “tassi soglia” validi per il trimestre gennaio – marzo 2022. I documento è pubblicato sul sito istituzionale nella pagina dedicata del MEF
Che cosa s’intende per “tassi soglia”? Ci si riferisce ai tassi oltre i quali gli interessi sono considerati sempre usurari.
C’è una precisa disposizione normativa che definisce questo parametro ed è l’art. 644, comma 3 del codice penale, art. 2, legge n. 108/1996.
Facciamo un esempio: vuoi procedere ad apertura di credito di conto corrente bancario?
Ebbene, per classi di importo fino a 5000 euro il tasso soglia su base annua che l’istituto bancario potrà importi sul conto è pari a 16.8750; per classi di importo superiori a 5000 euro il tasso soglia su base annua è ovviamente più basso ed è pari a 13.5625.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre, rileva i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per le operazioni creditizie. Queste sono determinate a loro volta con decreto annuale della Direzione Generale Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario. Ed è ciò che è stato fatto in questi giorni. Le operazioni creditizie interessate dal ‘paracolpi’ usurario sono, ad esempio: l’apertura di credito in conto corrente, gli scoperti, i finanziamenti, il leasing, i mutui ed i prestiti, il credito revolving ed altri generi di finanziamento o prestito.
Pertanto, tutte le banche attive in Italia – e gli intermediari bancari – hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti web e di affiggere nei propri locali tanto il decreto che individua le operazioni creditizie quanto il decreto sui “tassi soglia”.
Precisiamo, come definito in calce alla tabella ministeriale, i tassi riportati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
Inoltre, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. (g.f.)

Leggi: Decreto MEF prot. 100756/2021

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