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Palloncini e lanterne volanti a Eboli: il Sindaco Conte vieta di farli volare

EBOLI – Vietato far volare palloncini nastri, fili, coriandoli in plastica, lanterne volanti. Lo ha stabilito il Sindaco Mario Conte con ordinanza n. 45 del 22 maggio. Il divieto vige su tutto il territorio comunale.
L’Amministrazione comunale parte dalla constatazione che, negli ultimi anni si è diffusa, la ‘moda’ di rilasciare in volo di palloncini, anche biodegradabili, lanterne volanti, nastri, coriandoli in plastica e altri dispositivi aerostatici. Si tratta di un “rilascio deliberato” molto frequente in occasione di cerimonie, ricorrenze, manifestazioni, eventi pubblici e privati.
Dovranno dunque restare a terra, senza possibilità di librarsi nel cielo ebolitano: a) palloncini di qualsiasi materiale, anche ove dichiarati biodegradabili o compostabili; b) lanterne volanti, lanterne cinesi o dispositivi similari; c) nastri, fili, coriandoli in plastica, elementi decorativi o accessori collegati al rilascio in aria di palloncini o altri dispositivi; c) ogni altro oggetto o dispositivo aerostatico, luminoso o decorativo, idoneo a disperdersi senza controllo nell’ambiente.
La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
Il punto è che – come si legge nell’atto comunale – “tali oggetti, una volta rilasciati, ricadono inevitabilmente al suolo, in mare, nei corsi d’acqua, nelle aree agricole, negli spazi verdi e negli ambienti naturali, trasformandosi in rifiuti dispersi e difficilmente recuperabili.”
E c’è un rischio in più: “i frammenti di palloncini, nastri, lacci, fili e altri materiali possono essere ingeriti dalla fauna terrestre, marina e avicola, oppure causare intrappolamento e lesioni agli animali.”
Per non parlare delle lanterne volanti soprattutto, quelle che “oltre a produrre dispersione di materiali nell’ambiente, possono costituire fonte di pericolo per l’innesco di incendi, per la sicurezza della circolazione e per l’incolumità pubblica.”
Insomma, si ritiene che il rilascio deliberato di tali oggetti contrasta con le finalità di tutela dell’ambiente, del decoro urbano, dell’igiene pubblica, della sicurezza e della corretta gestione dei rifiuti.
Ma sia chiaro: non rientrano nel divieto “i palloncini o dispositivi trattenuti stabilmente al suolo, a strutture fisse o a persone, purché non siano rilasciati in volo e siano rimossi al termine dell’utilizzo; gli addobbi e gli allestimenti temporanei che non comportino dispersione nell’ambiente e che siano correttamente raccolti e conferiti al termine dell’evento; eventuali attività autorizzate dalle competenti Autorità per motivate esigenze istituzionali, tecniche, scientifiche o di protezione civile, purché svolte nel rispetto della normativa vigente.”

(g.f.)

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